Bonus edilizi: agevolazioni ai fini I.Re.S.

Bonus edilizi: agevolazioni ai fini I.Re.S.

I principali “bonus edilizi” fruibili ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Società, I.Re.S., attualmente in vigore, anche a seguito delle proroghe al 31 dicembre 2020 disposte nella manovra di fine anno (Legge di Bilancio 2020) possono essere riepilogati secondo la seguente classificazione.

Interventi di riqualificazione energetica: ECOBONUS

Detrazione I.Re.S., nella misura del 50-65 per cento, spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui all’ 1, commi 344-349, della legge 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), cosiddetto “ecobonus”.

Nella fattispecie, trattasi di agevolazioni aventi ad oggetto, tra l’altro:

  • interventi di riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento con conseguimento di un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale dell’intero edificio inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori limite indicati da specifici e distinti decreti ministeriali appositamente approvati al riguardo;
  • interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti appositamente dalla legge (si tratta degli interventi volti sostanzialmente al miglioramento dell’isolamento termico);
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
  • l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’Allegato M del D.Lgs. 29.12.2006 n. 311;
  • l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
  • la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (l’intervento deve poter ottenere un risparmio di energia primaria – cosiddetto PES – pari almeno al 20 per cento.

Interventi volti a ridurre il rischio sismico: SISMABONUS

Detrazione I.Re.S., nella misura del 50 per cento, spettante in relazione agli interventi di  recupero del patrimonio edilizio che consentono di ridurre il rischio sismico, di cui all’art. 16, comma 1bis, del d.l. 4.6.2014 n. 63, cosiddetto “sismabonus”.

I sopra citati bonus edilizi spettano entro un importo massimo di spesa che varia in relazione sia alla tipologia di “bonus” fruito sia allo specifico intervento effettuato.

Interventi di recupero o restauro facciate: BONUS FACCIATE

Detrazione I.Re.S., nella misura del 90 per cento, spettante in relazione agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, cosiddetto “bonus facciate”.

Ambito soggettivo

Con specifico riferimento all’ambito soggettivo di detta agevolazione, non essendo statuite particolari restrizioni nel tenore letterale della norma, deve ritenersi che la detrazionede qua” possa interessare non solo le persone fisiche ma anche (appunto) i soggetti I.Re.s..

In specie, l’Amministrazione finanziaria con Circolare del 14 febbraio 2020 n. 2/E ha chiarito e precisato che il bonus del 90 per cento riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti … omissis … a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi sono titolari” esclusi quelli soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva come i forfettari. 

Risulta, dunque, confermato che l’agevolazione in esame spetti anche alle imprese, segnatamente alle società di capitali.

Ambito oggettivo

Dal punto di vista oggettivo, la norma fa riferimento agli edifici esistenti ubicati in zona A (centro storico) o B (zona di completamento) ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, requisiti, questi ultimi, che devono risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli uffici competenti.

Gli interventi devono riguardare solo le strutture opache della facciata (coperture, pavimenti e pareti esterne), i balconi, gli ornamenti ed i fregi.

Applicabilità bonus facciate

In particolare, con la sopra richiamata circolare 2/E del 2020 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione spetta, tra l’altro, per:

… omissis …

 – interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;

 – interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;

 – interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi; 

 – interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). 

Non applicabilità bonus facciate

La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, mentre paiono esclusi gli interventi su infissi, grondaie, pluviali, cavi … omissis …” 

Interventi termici

Qualora i lavori di rifacimento della facciata, non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma riguardino anche interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (D.M. Sviluppo Economico 26.06.2015) e i requisiti per la trasmittanza termica (tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11.03.2008).

Come supra anticipato, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nel 2020, senza alcun limite massimo di spesa, e deve essere ripartita in dieci quote annuali costanti di pari importo, con decorrenza nell’anno di sostenimento e successivamente nei periodi d’imposta seguenti.

Alternative alla diretta fruibilità

In aggiunta a quanto sin qui segnalato occorre, altresì, precisare che in ossequio e conformità all’art. 121 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 (“Decreto Rilancio“) risulta possibile, in alternativa alla diretta fruibilità della detrazione, optare per: 

– un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto sino ad un importo massimo pari al medesimo corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore (“sconto in fattura“) che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti ivi inclusi gli Istituti di credito;

– la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti ivi inclusi gli Istituti di credito. 

In particolare: il SUPER BONUS

Last but not least, non solo per compiutezza di trattazione ma, altresì, all’evidente fine di evitare equivoci terminologici o interpretativi si ritiene utile ed opportuno segnalare che non compete e non spetta ai soggetti I.Re.S. l’agevolazione (cosiddetto “Super Bonus”) statuita dall’art. 119, comma 9, del d.l. 34/2020 avendo in specie l’Amministrazione finanziaria recentemente chiarito – i.e. Circolare 8 agosto 2020 n. 24/E – il relativo ambito soggettivo, applicabile invero agli interventi effettuati dai soli a) «condomìni»; b) «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni»; c) Istituti autonomi case popolari (IACP); d) cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci; d-bis) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 nonché dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 3838; e) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti I.Re.S. e, in generale, i titolari di reddito d’impresa o professionale potranno accedere al “Super bonus” unicamente per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici (tale chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate nella Guida pubblicata lo scorso 24 luglio 2020).

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