Contributo a fondo perduto

Contributo a fondo perduto

Contributo a fondo perduto – Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto Rilancioˮ)

Contributo a fondo perduto

Ulteriore importante disposizione normativa introdotta con il cosiddetto “Decreto Rilancio” – d.l. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – riguarda il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore di imprese (anche agricole) e di lavoratori autonomi colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 25); contributo che verrà erogato, previa presentazione telematica di apposita istanza, direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Soggetti espressamente esclusi

Preliminarmente occorre osservare che nell’indicazione dei soggetti beneficiari la versione definitiva dell’art. 25 in questione, differentemente da quanto riportato nelle bozze circolate nei giorni precedenti la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, contiene una esclusione specifica dei professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, i.e.: Casse Nazionali di Previdenza di categoria.

Il contributo non spetta, inoltre, ai lavoratori dipendenti, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, agli Enti pubblici, agli intermediari finanziari e alle holding di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del d.P.R. 22 ottobre 1986, n. 917 (“Testo Unico delle Imposte sui Redditi”), nonché ai soggetti che abbiano diritto alla percezione di alcune delle indennità previste dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cosiddetto “Decreto Cura Italia”), quali in particolare:

  • indennità di cui all’articolo 27 riservata ai liberi professionisti, titolari di partita I.V.A. attiva alla data del 23 febbraio 2020 (compresi i partecipanti agli Studi associati o Società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS);
  • indennità di cui all’articolo 38, riservata ai lavoratori dello spettacolo.

Requisiti di applicabilità

Ciò premesso, il contributo a fondo perduto si concretizza nell’erogazione di una somma una tantum che viene riconosciuta a condizione che:

  • i ricavi (di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, T.U.I.R.) o i compensi (di cui all’art. 54, comma 1, dello stesso d.P.R. 917/1986) conseguiti nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto non siano superiori a 5 milioni di euro;
  • nel mese di aprile 2020 il totale del fatturato e dei corrispettivi risulti inferiore ai 2/3 rispetto a quello del mese di aprile 2019. Per i contribuenti che hanno iniziato l’attività a partire dal mese di gennaio 2019 nonché per i soggetti che, a far data dalla dichiarazione di emergenza sanitaria, abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni maggiormente colpiti dalla pandemia il contributo è riconosciuto a prescindere dal calo di fatturato registrato.

Rilevanza del momento di effettuazione dell’operazione per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi 

Come precisato dal comma 4 della disposizione normativa de qua, al fine di determinare correttamente tali importi, si dovrà fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Al riguardo, in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti, parrebbe lecito fare affidamento su quanto recentemente affermato dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 9/2020, § 2.2.5) in materia di rinvio dei versamenti, disciplinati da un meccanismo analogo.

Specificamente il calcolo del fatturato e dei corrispettivi dovrebbe essere attuato considerando le operazioni effettuate nel mese di aprile (melius: operazioni fatturate e incluse nella liquidazione periodica del mese di aprile) – eventualmente sottraendo e/o sommando gli importi relativi alle fatture emesse in altri mesi (tipicamente marzo o maggio) la cui competenza, a fini IVA, debba ricondurli nel mese di aprile.

A tal fine, dunque, la data da prendere a riferimento, secondo le citate indicazioni, è quella di effettuazione dell’operazione che per le fatture immediate e i corrispettivi coinciderà, rispettivamente, con la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero mentre per le fatture differite corrisponderà alla data dei documenti di trasporto (DDT).

Determinazione della misura del contributo

Orbene, appurato il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni normativamente previste, il contributo a fondo perduto è determinato, a norma del comma 5 dell’articolo 25 in commento, applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020.

Segnatamente detta percentuale risulta pari al:

  • 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (i.e.: 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare);
  • 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro nel periodo d’imposta di cui sopra;
  • 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro nello periodo d’imposta di cui sopra.

A tal proposito, la Relazione Illustrativa ha ulteriormente precisato che – al ricorrere dei requisiti di legge (i.e.: limite dei ricavi o compensi annui e riduzione del fatturato e dei corrispettivi)il contributo sarà comunque riconosciuto in misura non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Modalità di presentazione dell’istanza 

La formale richiesta che, come anticipato, potrà avvenire esclusivamente in modalità telematica (anche tramite intermediari abilitati), dovrà:

  • contenere l’autocertificazione di regolarità antimafia;
  • essere effettuata in ossequio alle indicazioni che saranno fornite dall’Agenzia delle Entrate con specifico provvedimento direttoriale di prossima emanazione;
  • essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate entro sessanta giorni dalla data di avvio della relativa procedura telematica di acquisizione delle istanze.

Irrilevanza fiscale

Il contributo a fondo perduto – corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario – non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi (ai fini I.R.Pe.F./I.Re.S.) e del valore della produzione netta (ai fini dell’I.R.A.P.); non rileva, altresì, ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all’articolo 61 del d.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui al successivo articolo 109, comma 5, del medesimo decreto.

Successiva attività di verifica e controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate

A tal proposito appare utile e opportuno sottolineare che l’Agenzia delle Entrate, successivamente all’erogazione del contributo, effettuerà adeguate verifiche e controlli volti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e, eventualmente, procederà a recuperare quanto indebitamente corrisposto, irrogando le sanzioni previste dall’articolo 13, comma 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (in misura variabile dal 100 per cento al 200 per cento della somma erogata) oltre agli interessi dovuti senza la possibilitàsi noti bene – di fruire della definizione agevolata.

Particolare attenzione, infine, deve essere rivolta alle disposizioni normative contenute nel comma 13 del medesimo articolo 25 in tema di responsabilità del soggetto che ha sottoscritto l’istanza, le quali testualmente prevedono che “Qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività di impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle Entrate […] è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria. In questi casi, l’eventuale atto di recupero […] è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza”.

In altre parole e più precisamente, in esito a una interpretazione letterale della disposizione riportata, parrebbe delinearsi una rilevante e evidente responsabilità in capo al soggetto firmatario l’istanza che, nel caso di cessazione dell’attività di impresa o di lavoro autonomo, risponderà personalmente dell’eventuale atto di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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