Credito d’imposta: locazione immobili uso non abitativo e affitto d’azienda

Credito d’imposta: locazione immobili uso non abitativo e affitto d’azienda

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto Rilancioˮ)

Credito d’imposta: aggiornamento al 13 gennaio 2021

La disciplina normativa in ordine al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda originariamente contenuta nell’art. 28 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”) – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 – è stata integrata per effetto di molteplici, successivi interventi legislativi.

ATTENUAZIONE DEI REQUISITI SOGGETTIVI PER ALCUNE CATEGORIE DI SOGGETTI

  • Detto art. 28 ha subìto una prima modifica ad opera della legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77; segnatamente, l’Allegato, Parte Prima della citata legge ha integrato il comma 5, disponendo che il credito d’imposta di cui trattasi spetti anche in assenza della condizione di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi – con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 – di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1 gennaio 2019 nonché per quelli che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

ESTENSIONE TEMPORALE DEL CREDITO D’IMPOSTA

  • Con l’art. 77 (“Misure urgenti per il settore turistico”) del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 (“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”) è stata, poi, prevista l’estensione del credito d’imposta al mese di giugno (al mese di luglio per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale).

A ben vedere, le modifiche apportate dal citato d.l. n. 104/2020 sono divenute efficaci solo a seguito dell’autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato, pervenuta con decisione 28/10/2020 C(2020) 7595 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 13/11/2020).

ESTENSIONE QUANTITATIVA E TEMPORALE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE

  • Con l’Allegato (Parte prima) della successiva legge 13 ottobre 2020, n. 126 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”) è stato disposto – relativamente alle strutture turistico-ricettive – l’incremento della percentuale di credito d’imposta spettante per l’affitto d’azienda nella misura del 50 per cento dei relativi canoni (in luogo del 30 per cento previsto dall’art. 28, comma 2, del d.l. n. 34/2020).

Inoltre, la medesima legge n. 126/2020 ha stabilito che per le imprese turistico-ricettive il credito d’imposta spetti fino al 31 dicembre 2020.

ESTENSIONE TEMPORALE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER ALCUNE CATEGORIE DI SOGGETTI

  • Per effetto di quanto previsto dall’art. 8 (“Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”) del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”) – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 – il credito d’imposta risulta essere stato esteso – per i soggetti indicati dall’Allegato 1 del medesimo d.l. n. 137/2020 (a titolo esemplificativo, si citano i Servizi di ristorazione, le Attività creative, artistiche e di intrattenimento nonché le Attività sportive) – ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di affari e compensi registrati nel periodo d’imposta precedente.
  • Di poi, le misure da ultimo indicate sono state estese dall’art. 4 (“Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020”) del d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”) anche alle attività indicate dall’Allegato 2 del medesimo d.l. n. 149/2020 (tra le altre, si segnalano i Grandi magazzini e molteplici attività di commercio al dettaglio) nonché quelle di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 (Attività delle agenzie di viaggio) e 79.12 (Attività dei tour operator) che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse).

ULTERIORE ESTENSIONE TEMPORALE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE, AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR

Last but not least, l’art. 1, comma 602 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha, infine, modificato il comma 5 dell’art. 28 del d.l. n. 34/2020, statuendo che il credito d’imposta spettante alle imprese turistico-ricettive sia prolungato fino al 30 aprile 2021 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2020) ed esteso anche ad agenzie di viaggio e tour operator.

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