D.L. 14 agosto 2020 n. 104 – Decreto agosto

D.L. 14 agosto 2020 n. 104 – Decreto agosto

Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto “Decreto Agosto“) dispone l’estensione di quattro mesi – segnatamente, dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 – della operatività della moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito originariamente disciplinata e disposta dall’art. 56 (“Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19”) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

In particolare, il Decreto Agosto modifica, novellandoli, i termini della moratoria in oggetto tramite due distinte disposizioni, e segnatamente:

– l’art. 65, in virtù del quale viene, appuntosostituito il termine del 30 settembre 2020 – originariamente proposto all’art. 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del d.l. 18/2020 – con il 31 gennaio 2021 per l’operatività della moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito;

– l’art. 77, in forza del quale, invece, viene statuita, per le imprese del comparto turistico, l’estensionefino al 31 marzo 2021, del termine disposto all’art. 56, comma 2, lettera c), per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020. L’efficacia di quest’ultima disposizione risulta, tuttavia, subordinata a specifica autorizzazione della Commissione Europea.

OGGETTO DELLA MORATORIA

In altri e più chiari termini, in esito alle disposte proroghe:

  1. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, al 17 marzo (data di pubblicazione del “Decreto Cura Italia”), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati, in tutto o in parte, fino al 31 gennaio 2021;
  2. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2021i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalitàfino al 31 gennaio 2021 alle medesime condizioni;
  3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing finanziario in scadenza prima del 31 gennaio 2021 è sospeso fino al 31 gennaio 2021 (31 marzo 2021 per le imprese appartenenti al settore turistico per le rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020). Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale, continuando a pagare la quota interessi. Le sospensioni si applicano anche ai finanziamenti cartolarizzati e ceduti a società veicolo (cosiddette “SPV”) ex lege 30 aprile 1999, n. 130.

SOSPENSIONE DELL’INTERA RATA O DELLA SOLA QUOTA CAPITALE

In caso di:

sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi): gli interessi che matureranno durante la sospensione (calcolati sul capitale residuo sospeso al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario) saranno ripagati in quote, dopo il 31 gennaio 2021, nel piano di ammortamento residuo;

sospensione della sola quota capitale: gli interessi sul capitale ancora da rimborsare dovranno essere corrisposti anche durante il periodo di sospensione, senza ulteriori effetti sul piano di rimborso originario.

MORATORIA PER LE SEGNALAZIONI ALLA CENTRALE RISCHI DI BANCA D’ITALIA

Unitamente alla moratoria “de qua” il “Decreto Agosto” dispone, altresì, lo slittamento – sempre dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 – anche del termine fino al quale sono sospese le segnalazioni a sofferenza alla Centrale Rischi di Banca d’Italia (e ai sistemi privati di informazioni creditizie) relative a imprese che abbiano beneficiato della moratoria.

PROFILO OPERATIVO – PROCEDURALE

Sotto il profilo operativo-procedurale, si ritiene opportuno segnalare che per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del d.l. 104/2020 (i.e. 15 agosto 2020), alle precedenti misure di sostegno finanziario, la proroga della moratoria opera automaticamente, senza necessità di alcuno specifico adempimento.

L’impresa, tuttavia, ben potrà rinunciare alla nuova sospensione – che, giova ribadire, opera in automatico senza alcuna necessaria formalità – presentando apposita comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro e non oltre il termine del 30 settembre 2020.

Le società che invece, alla medesima data del 15 agosto 2020, presentano esposizioni che non hanno ancora avuto accesso alla moratoria, potranno farne richiesta entro il 31 dicembre 2020

Tramite detta comunicazione – da trasmettersi, via p.e.c. ovvero attraverso altri meccanismi che consentano comunque di attribuire alla stessa data certa – l’impresa istante dovrà, fra l’altro, autodichiarare:

– la natura e gli estremi del finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;

– di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da Covid-19;

– di soddisfare i requisiti per essere qualificata come microimpresa, piccola o media impresa;

– di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

BENEFICIARI DELLA MORATORIA E REQUISITI

Al riguardo – secondo quanto già illustrato con nostre precedenti Note Informative in tema di agevolazioni statuite dall’art. 56 del d.l. 18/2020 – possono appunto beneficiare della moratoria in esame le micro, piccole e medie imprese (PMI), come definite ai sensi e per gli effetti della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE, aventi sedi in Italia ed appartenenti a tutti i settori, ovvero le imprese con meno di 250 dipendenti e con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 milioni di euro.

Inoltre, come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, possono accedere alle misure in oggetto anche i soggetti no-profit (ad esempio, associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative e imprese sociali, etc.), gli enti ecclesiastici (quali, Diocesi, Parrocchie, Santuari, Monasteri) e quelli religiosi civilmente riconosciuti (a titolo esemplificativo, Ordini religiosi, Opere, etc.) purché iscritti nel registro delle imprese.

Tutti i soggetti – come sopra individuati – devono essere in bonis, alla data del 17 marzo 2020, ovvero non devono avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorati,  devono avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni; in tal senso, possono ricorrere alle moratorie di cui trattasi anche le imprese che siano in bonis, nonostante abbiano già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

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