Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale

Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale

Tra le diverse disposizioni normative introdotte con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (“Legge di Bilancio 2021”) – pubblicata in pari data in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 1° gennaio 2021 – appare meritorio segnalare la norma contenuta nel comma 266 (“Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale”) del più che corposo e variegato art. 1 (1150 commi !).

Sostituendo integralmente l’art. 6 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (cosiddetto “Decreto Liquidità”), convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, proroga al quinto esercizio successivo (i.e. 2025 per le società con periodo amministrativo coincidente con l’anno solare) gli obblighi di riduzione del capitale sociale derivanti dal realizzo di perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 nonché l’operatività delle eventuali cause di scioglimento verificatesi nello stesso anno.

La novellata disposizione dell’art. 6 del d.l. n. 23/2020

In particolare, l’integralmente novellata formulazione del citato art. 6 del d.l. n. 23/2020 – che assume un evidente carattere derogatorio alle disposizioni del Codice Civile – dispone, tra l’altro, che:

  1. le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 – ovvero nei bilanci che chiudono a detta data, così come per gli “esercizi a cavallo” (ad esempio, 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021) – non richiedono gli interventi espressamente previsti in materia dal Codice Civile, per le società per azioni all’art. 2446 (“Riduzione del capitale per perdite”), commi 2 e 3, e all’art. 2447 (“Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale”); per le società a responsabilità limitata all’art. 2482-bis (“Riduzione del capitale per perdite”), commi 4, 5 e 6 e all’art. 2482-ter (“Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale”);
  2. non opera la causa di scioglimento delle società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui, per le società di capitali, all’art. 2484 (“Cause di scioglimento”), comma 1, n. 4 e, per le società cooperative, all’art. 2545-duodecies (“Scioglimento”), comma 1, del Codice Civile;
  3. il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex art. 2446, comma 2 e art. 2482-bis, comma 4, del Codice Civile, è posticipato al quinto esercizio successivo (i.e.: fino alla data di approvazione del bilancio 2025) e sarà l’Assemblea che approverà il bilancio di detto futuro esercizio che dovrà deliberare la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate;
  4. nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter del Codice Civile l’Assemblea convocata senza indugio dagli Amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo e sarà l’Assemblea che approverà il bilancio di detto esercizio che dovrà procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del Codice Civile;
  5. fino alla data dell’Assemblea che approverà il bilancio di detto quinto esercizio non opererà la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del Codice Civile (comma 3 del novellato art. 6 del d.l. n. 23/2020).

… il confronto con la precedente formulazione 

Al riguardo si rivela meritorio osservare che le citate disposizioni normative, contenute nel comma 266 definitivamente approvato – quale finale formulazione anche delle rettifiche e delle integrazioni proposte da specifici emendamenti – risultano significativamente migliorate rispetto a quelle contenute nell’originario art. 6 del d.l. 23/2020 nel quale – giova ricordarsi – era prevista una generica e poco circostanziata sospensione degli effetti delle perdite fino al 31 dicembre 2020.

La norma iniziale, infatti, non solo non prevedeva un limite temporale entro cui gli effetti delle perdite potevano ritenersi sospesi ma creava, altresì, non pochi dubbi interpretativi in merito al fatto che le società dovessero essere ricapitalizzate, o sciolte, già con effetto dal 1° gennaio 2021 ovvero, in alternativa, se fosse possibile attendere l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020. 

Nel vigente testo dell’art. 6 del d.l. n. 23/2020 viene, inoltre, meglio individuato il periodo di applicazione della normativa, che ha efficacia non dalla data di entrata in vigore del “Decreto Liquidità” (ossia 9 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020) ma per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020

La nuova disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, così modificata, offre dunque un quadro più completo e organico della disciplina emergenziale.

Le perdite “a denominazione d’origine controllata

L’ultimo comma del citato art. 6 – così come da ultimo riscritto dalla legge n. 178/2020 – dispone, infine, che le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate nella Nota Integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio. 

La ratio perseguita dal Legislatore appare evidente: tenere distinte le perdite che godono della sospensione temporanea quinquennale da eventuali perdite future che, se venissero realizzate nel corso del quinquennio, non potrebbero usufruire del medesimo regime.

… e l’idonea informativa in Nota integrativa

A tal proposito si è dell’avviso che l’espressa previsione normativa di distinta indicazione in Nota Integrativa delle perdite definibili “in sospensione di copertura” possa reputarsi applicabile anche alle micro-imprese, e cioè alle società che predispongono il bilancio d’esercizio in ossequio all’art. 2435-ter (“Bilancio delle micro-imprese”) del Codice Civile e che, proprio in conformità a detta disposizione, risultano esonerate dalla redazione della Nota Integrativa. Ma tutto ciò – si ritiene – purchéin calce allo stato patrimoniale” siano fornite adeguate informazioni sull’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali e sull’ammontare dei compensi degli Organi sociali.

In termini più chiari, nel caso di specie parrebbe, al momento, sostenibile che l’obbligo di separata indicazione delle citate perdite possa intendersi assolto ove, sempre in calce allo stato patrimoniale, l’annotazione delle perdite “in sospensione di copertura trovi idonea informativa.

Brevi spunti di riflessione

Innanzitutto, occorre porre in evidenza che in caso di riduzione del capitale sociale per un importo di oltre un terzo in conseguenza di perdite, ex artt. 2446 e 2482-bis del Codice Civile, il descritto differimento di applicabilità – previsto dal comma 266 in argomento – riguarda esclusivamente il secondo e terzo comma della prima norma e il quarto, quinto e sesto della seconda.

Il che in particolare significa, consequenzialmente, che in conformità al primo comma dell’art. 2446 del Codice Civile e al secondo e terzo comma dell’art. 2482-bis del Codice Civile, l’Organo Amministrativo, e in caso di sua inerzia il Collegio Sindacale, saranno comunque obbligati a convocare senza indugio l’Assemblea per gli opportuni provvedimenti che, nel caso di specie, potranno consistere nella presa d’atto della perdita e nel rinvio delle azioni sulle stesse al quinquennio successivo. 

All’Assemblea dovrà essere, altresì, sottoposta una Relazione sulla Situazione patrimoniale della società con le osservazioni del Collegio Sindacale, se presente.

Il dettato normativo in esame, inoltre, nell’attuale e definitiva stesura, appare apprezzabile e di indiscussa utilità per tutte quelle Società che, altrimenti, si sarebbero trovate in situazioni tali da “minare” la continuità aziendale, con conseguente messa in liquidazione nel 2021, a meno dell’adozione degli opportuni e tempestivi interventi di ripianamento della perdita.

Ciononostante non si può, altresì, non mettere in luce che la medesima norma, pur rivelandosi utile per le imprese che evidenziano contingenti ma inequivocabili squilibri di natura patrimoniale, risulterà del tutto inefficace, financo pericolosa in presenza di dissesti di matrice finanziaria

Il che induce a ritenere che ne potranno, melius: dovrebbero poterne beneficiare soltanto quelle imprese che, pur avendo subìto riduzioni di capitale, siano in grado di fare fronte agli impegni finanziari futuri.

Differimento degli obblighi di riduzione del capitale sociale e adeguato assetto organizzativo dell’impresa

Sul punto, invero, non sembra privo di utilità ricordare quanto disposto sia dall’art. 2086 (“Gestione dell’impresa”) del Codice Civile in tema di dovere da parte dell’imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale, sia dagli artt. 12 (“Nozione, effetti e ambito di applicazione”) e 13 (“Indicatori della crisi”) del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”), in materia di strumenti di allerta e indicatori della crisi.

In aggiunta a ciò, risulta altrettanto importante sottolineare che la novella legislativa parrebbe riferirsi alle sole perdite realizzate nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020. Nulla, invece, dispone per quelle maturate al 31 dicembre 2019, per le quali risulterebbe applicabile l’ordinario impianto normativo civilisticamente previsto (tant’è che il precedente testo dell’art. 6, del d.l. n. 23/2020, non solo risultava completamente disallineato rispetto alla Relazione illustrativa ma aveva destato non pochi dubbi interpretativi, sopratutto con riguardo alla sua concreta portata applicativa, poiché richiamava, genericamente, le “fattispecie verificatesi” nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020).

In altre parole e più precisamente:

  • per le Società nelle quali la perdita emersa nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 abbia intaccato il capitale sociale per oltre un terzo e/o ridotto lo stesso al di sotto del limite legale, tutte le decisioni possono esser rinviate alla chiusura del quinto esercizio successivo;
  • per le Società nelle quali già in esercizi precedenti (ad esempio al 31 dicembre 2019) le perdite hanno intaccato il capitale sociale per più di un terzo e/o ridotto lo stesso al di sotto del limite legale, le “agevolazioni” garantite dal comma 266 in questione parrebbero non trovare applicazione, obbligando di tal guisa l’Organo amministrativo:
    • i) a convocare senza indugio l’Assemblea per adottare gli opportuni provvedimenti (art. 2446 e 2482-bis del Codice Civile);
    • ii) o deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale;
    • iii) ovvero deliberare la trasformazione della società (art. 2447 e 2482-ter del Codice Civile), senza poter attendere, dunque, la chiusura del quinto esercizio successivo.
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